La sentenza della Cassazione ci ha lasciato tutti sgomenti. Proprio perché sappiamo che esistono già delle leggi al riguardo non si riesce ad accettare una notizia del genere.

Ci teniamo a fare un po di chiarezza riportandovi appunto nel dettaglio le leggi che a noi interessano e che vi invitiamo a leggere.

In base alla legge n. 309 del 1990 in specifico l’Articolo 72, Attività illecite è riportato:

  1. E’ vietato l’uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall’articolo 14. E’ altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico.
  2. E’ consentito l’uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

Poi c’è l’Articolo 73, Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope:

  1. Chiunque senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
  2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.
  3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
  4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.
  5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.
  6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
  7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Quest’ultimo articolo, ovvero l’Articolo 73 è stato modificato dall’articolo 4-bis del DL 272/05, convertito dalla legge 49/06 – ndr, dove è stata liberalizzata sia la produzione, sia la vendita che il consumo della Cannabis Light.

La Cannabis Light è legale perché in specifico è costituita dal principio attivo THC (tetraidrocannabinolo) molto basso, ovvero in base alle leggi italiane non deve superare il valore dello 0,2%.

Questa è la sentenza provvisoria del 30 maggio 2019

Nella sentenza si evince che questi 4 derivati (infiorescenze, foglie, olio e resine) non fanno parte della tabella dei derivati consentiti alla commercializzazione prevista nella legge 242 del 2016.

Considerazione nostra: Quindi non importa se hanno o no un effetto drogante, non essendo inseriti nella tabella che elenca tassativamente i derivati della Cannabis Sativa L, non si possono vendere a prescindere.

L’effetto drogante menzionato nella sentenza è relativo solo ai prodotti inseriti nella tabella in cui purtroppo questi quattro derivati non sono presenti!

Nella speranza di aver male interpretato la sentenza ci scusiamo in anticipo se invece di chiarire abbiamo generato ancora più confusione!

Perché la Cannabis in Europa è legale e in Italia no?

Dopo la sentenza della Cassazione ci sono state anche forti reazioni politiche. È possibile che Matteo Salvini vuole trasformare l’Italia in un Paese bigotto e proibizionista?

Perché dobbiamo stare a guardare l’Europa che avanza e progredisce e noi invece ci troviamo a fare passi indietro.

Il settore della Cannabis ha incrementato l’economia e ha dato lavoro a migliaia di persone. Invece il ministro Salvini ha detto di essere “contro qualsiasi tipo di droga, senza se e senza ma, e a favore del divertimento sano”.

Oggi gran parte dei Paesi europei vende la Cannabis sia per uso creativo che per uso medico, senza incontrare nessun tipo di intoppo. Era troppo bello che anche l’Italia facesse parte di qualcosa di produttivo.

Che fine faremo?

Cosa succede ora ai giovani investitori di Cannabis Light?

Da ora in poi la Cannabis Light per la Cassazione la vendita è illegale. In questo modo è andata a colpire uno dei settori più in crescita dell’economia italiana.

Si trattava questa di una sentenza molto attesa. Nel corso della campagna elettorale per le elezioni europee se ne è parlato molto. Polemica dove erano coinvolti i ministri Matteo Salvini e Luigi di Maio.

L’economia italiana grazie al settore della Cannabis ha cominciato a girare, in base alle stime dell’Associazione italiana Cannabis Light è un mercato che ha registrato un ricavato di circa €80 milioni di euro.

I giovani investitori si trovano ora a che fare con il divieto di vendere qualunque prodotto che proviene dalla coltivazione della Cannabis, quindi parliamo di foglie, olio, resina e inflorescenze. Sono limitati a vendere ad esempio biscotti e caramelle ma devono essere privi di “efficacia drogante”.

Quindi non si possono vendere foglie essiccate da fumare, ne gli oli o le gocce da ingerire e ne i liquidi per le sigarette elettroniche.

In questo modo blocca le migliaia di Cannabis Shop. Che fine faranno? Ora il loro destino è più che incerto.

Niente più foglie essiccate da fumare, o liquidi per la sigaretta elettronica, o ancora gocce e oli da ingerire. Cioè i prodotti di punta degli oltre mille cannabis shop nati in Italia negli ultimi anni, il cui futuro ora sembra più che mai incerto.

Inoltre c’è Google che ha tolto da Play Store le app che vendono marijuana.

No alla Cannabis Light. L’Italia in deficit finanziario, questa è stata una mossa azzardata?

Abbiamo visto che c’è una legge che legittima la produzione e la vendita della Cannabis Light. Quindi è bene attendere la decisione definitiva al riguardo.

A oggi in tutta Italia si sono sviluppate diverse attività imprenditoriali, le quali grazie a loro circa 15.000 persone hanno trovato impiego.

In Italia si è registrato un fatturato di circa €80 milioni l’anno con una crescita del 100% annuo.

Non si può assolutamente pensare che l’Italia arrivi a stroncare queste attività imprenditoriali e a rinunciare a questo tipo di entrata. Dove ormai il PIL è al minimo storico, non si può credere che si tagli le gambe da solo lasciando soprattutto per strada 15.000 persone. Sono numeri enormi, si parla di 15.000 persone che devono provvedere alle loro famiglie, è inaccettabile.

Riferimenti normativi

legge 2 dicembre 2016, n.242, artt. 1, 2, 3, 4; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 7

 

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